Proprietari di alloggi edificati su aree PEEP
A norma dell'art. 31, commi 45 e seguenti della legge n. 448/98:
- i proprietari di un alloggio PEEP costruito su terreno concesso in diritto di superficie possono diventare proprietari del suolo;
- i proprietari di un alloggio PEEP ceduto in diritto di proprietà possono modificare/eliminare i vincoli previsti dalla convenzione.
Gli alloggi costruiti nel PEEP possono essere venduti/locati secondo le modalità contenute nelle specifiche convenzioni stipulate tra la ditta assegnataria ed il Comune.
In generale:
- il proprietario di un alloggio PEEP deve chiedere al Comune l’autorizzazione alla vendita/locazione del proprio alloggio;
- il prezzo massimo di vendita/canone massimo di locazione dell'alloggio sarà sempre determinato dall’ufficio edilizia privata secondo quanto previsto dalla specifica convenzione;
- l’acquirente di un alloggio PEEP dovrà richiedere al Comune il nulla osta per l’acquisto dell’alloggio.
Modulo compilato e firmato
Acquisto proprietà area PEEP e rimozione dei vincoli convenzionali
Eventuale tempistica viene indicata direttamente dall'ufficio competente.
I proprietari possono, pagando un corrispettivo di riscatto, trasformare il diritto di superficie e/o eliminare completamente i vincoli di godimento previsti dalla convenzione al fine di rendere l’alloggio libero da qualsiasi vincolo. Le operazioni di riscatto sono consentite in qualunque momento purché siano trascorsi 5 anni dalla data del primo trasferimento dell’immobile.
La richiesta di riscatto deve essere indirizzata all’ufficio edilizia privata tramite la modulistica di seguito riportata.