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Richiedere una pubblicazione di Matrimonio

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Chi intende sposarsi deve:
- scegliere il rito di celebrazione, civile o religioso;
- definire luogo e data del matrimonio;
- richiedere le pubblicazioni di matrimonio.


Chi intende sposarsi deve richiedere le pubblicazioni di matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi. La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con la quale si accerta che non esistano impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi tramite l’esposizione all’Albo Pretorio Online

Richiedere una pubblicazione di matrimonio

A chi è rivolto

Coppie maggiorenni oppure almeno sedicenni, previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni, di cui almeno uno residente nel Comune, ed entrambi di stato libero (celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a).

Descrizione

Chi intende sposarsi deve:
- scegliere il rito di celebrazione, civile o religioso;
- definire luogo e data del matrimonio;
- richiedere le pubblicazioni di matrimonio.


Chi intende sposarsi deve richiedere le pubblicazioni di matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi. La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con la quale si accerta che non esistano impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi tramite l’esposizione all’Albo Pretorio Online

Come fare

Gli sposi dovranno richiedere le pubblicazioni di matrimonio compilando il presente MODULO ON LINE, allegando la documentazione richiesta.

Dopo l’esame della documentazione presentata e di quella acquisita d’ufficio e la verifica dei requisiti di legge, i richiedenti saranno contattati dell’ufficio pubblicazioni per la definizione della pratica.

Cosa serve

DOCUMENTAZIONE PER MATRIMONIO CIVILE

  • Documento d’identità in corso di validità.
  • Non deve esservi impedimento per rapporto di parentela o affinità tra gli sposi: occorre produrre copia autentica del decreto del Tribunale civile che concede dispensa esclusivamente per i casi contemplati dall'art. 87 del codice civile (zio e nipote, zia e nipote, affini in linea retta in caso di matrimonio nullo, affini in linea collaterale in secondo grado).
  • Per le nubende, italiane o straniere, nel caso siano trascorsi meno di 300 giorni dal decesso del precedente coniuge o dallo scioglimento, nullità o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, occorre produrre il decreto del Tribunale civile che autorizza il matrimonio ai sensi dell'art. 89 del codice civile.
In caso di cittadine/i straniere/i:
  • Nulla Osta al Matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia, contenente: 1) cognome e nome, 2) luogo e data di nascita, 3) paternità e maternità, 4) residenza, cittadinanza e stato Civile. Il nulla osta deve essere legalizzato presso la Prefettura competente nei casi previsti. La legalizzazione non occorre per i paesi aderenti alla convenzione di Londra (07/06/1968) o alla convenzione di Bruxelles (25/05/1987)
  • Carta d’identità se cittadino appartenente alla Comunità Europea, passaporto se cittadino extracomunitario.
Per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco, 5/9/1980, (Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia):
  • Certificato di Capacità al matrimonio su modello plurilingue (esente da legalizzazione)
  • Estratto di nascita plurilingue;
  • Carta d’identità se cittadino appartenente alla Comunità Europea, passaporto se cittadino extracomunitario.
In caso di divorzio dovrà comparire, sul Nulla osta o sulla Capacità al matrimonio, nome e cognome del precedente coniuge, data e luogo del matrimonio e del divorzio.
Nel caso di persona che non comprende la lingua italiana, è necessario presentarsi accompagnati da un interprete munito di documento d’identità valido.

Ricevuta dell'avvenuto pagamento - vedere il regolamento.

DOCUMENTAZIONE PER MATRIMONIO RELIGIOSO
Per il matrimonio religioso (concordatario e culti vari), oltre alla documentazione prevista per quello civile, occorre la richiesta di pubblicazione del ministro di culto competente per territorio.

Cosa si ottiene

Con l’invio dell’istanza e la successiva verifica dei requisiti da parte dell’ufficio Stato Civile si otterrà un appuntamento per la sottoscrizione del verbale presso l’ente: all’appuntamento il richiedente dovrà essere munito di n. 1 (una) marca da bollo da € 16,00 se i nubendi sono entrambi residenti nello stesso comune, di n. 2 (due) marche da bollo da € 16,00 se sono residenti in comuni differenti.

La pubblicazione ha una durata d’esposizione di 8 giorni più 3 per le eventuali opposizioni. Il matrimonio potrà essere celebrato a partire dal dodicesimo giorno ed entro i 180 giorni successivi. Oltre tale data, sarà necessario effettuare una nuova richiesta di pubblicazione.

Tempi e scadenze

La pubblicazione avverrà entro 30 giorni fatta salva la necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini, come previsto dalla Legge 241/1990 art. 6, per l’acquisizione di documentazione integrativa da terzi utile allo sviluppo della fase istruttoria. In ogni caso, come previsto dalla normativa vigente, eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini vengono comunicati al cittadino.

Accedi al servizio

Richiedere una pubblicazione di matrimonio

Condizioni di servizio

E’ necessario compilare la richiesta di pubblicazione da parte di entrambi allegando i seguenti documenti:

  • documento d’identità degli sposi in corso di validità, se cittadino extracomunitario passaporto, se cittadino comunitario carta d’identità del paese di origine;
  • documento d’identità dei testimoni;
  • codici fiscali;
  • eventuale richiesta di pubblicazione del Ministro di culto celebrante;
  • una marca da bollo da € 16 se entrambi i nubendi residenti ad Isola della Scala (due marche da bollo se residendi in Comuni diversi);
  • se cittadini non italiani il Nulla Osta art.116 Codice Civile rilasciato dall’autorità straniere competente del proprio paese (ambasciata/consolato)  o certificato di capacità matrimoniale.


Casi particolari


Nel caso in cui uno dei due sposi non fosse nella condizione di inoltrare la richiesta all'ufficio di Stato Civile può incaricare, con procura speciale, un'altra persona a fare la richiesta di pubblicazione a nome e per conto suo.
Per i casi particolari rivolgerisi direttamente all'ufficio.

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 03/12/2024


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