A chi è rivolto
I proprietari di abitazioni ricadenti in aree non metanizzate
Descrizione
La legge finanziaria 2010 (L. 23 dicembre 2009 n. 191) non ha esplicitamente previsto la reiterazione delle agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all’art. 13, comma 2,della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Successivamente, l’Agenzia delle Dogane ha fornito un'interpretazione di questa mancata reiterazione precisando che il beneficio risulta invece ad oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come "…porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse".
Come fare
1) Verificare sulla cartografia allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale se l'edificio per cui si chiede lo sgravio fiscale risulta in area non metanizzata;
2) compilare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) che attesti:
- che la zona in cui è ubicato l'impianto termico fa parte della zona climatica "E", è posta al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale ed è stata riconosciuta non metanizzata con la sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale;
- che il combustibile che si intende ritirare a prezzo scontato verrà impiegato esclusivamente presso l'impianto citato come combustibile per riscaldamento;
3) consegnare la dichiarazione direttamente alla ditta fornitrice del combustibile, che provvederà a fornire lo stesso a prezzo agevolato. Si consiglia di conservare una copia della documentazione consegnata.
Cosa serve
È possibile richiedere al Comune di Isola della Scala specifica attestazione mediante la compilazione del "Modulo attestazione area non metanizzata", scaricabile in seguito, che dovrà essere inviato a mezzo PEC oppure consegnato all’ufficio Protocollo, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
Si precisa che tale Attestazione è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari a € 50,00 mediante versamento su PagoPA, selezionando Diritti Segreteria Pratiche Edilizie con indicazione obbligatoria della causale: “Diritti di segreteria per attestazione area non metanizzata”.
Cosa si ottiene
Attestazione aree non metanizzate
Tempi e scadenze
Non ci sono tempi e scadenze.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Il Comune di Isola della Scala con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21/03/2011 ha individuato le zone non metanizzate. Di seguito è possibile consultare il testo della Delibera e i suoi allegati.
Con nota Prot. 33442 del giugno 2019 l'Agenzia delle Dogane e Monopoli rende noto che con Decisione 2019/814/UE le agevolazioni fiscali sono prorogate fino al 31/12/2024.
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 03/01/2024