La Regione Veneto ha avviato un
nuovo censimento relativo ai danni subiti dai beni mobili registrati appartenenti ai cittadini privati durante gli eventi avversi occorsi tra il 23 e il 24 settembre 2024, dichiarati Stato di emergenza regionale con il D.P.G.R. n. 92 del 2024.
La tipologia di beni mobili registrati ammessi a contributo sono esclusivamente i beni iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, motoveicoli, natanti).
Non sono ammissibili ai fini del potenziale contributo beni la cui normativa non preveda l’iscrizione ai pubblici registri, tra i quali monopattini, e-bike e velocipedi, indipendentemente dall’eventuale possesso di contrassegni identificativi o assicurativi.
Non sono ammissibili a contributo i danni puramente estetici che non pregiudicano la sicurezza stradale e la funzionalità tecnica del veicolo e, pertanto, questi andranno scorporati dalle spese sostenute per il ripristino del veicolo.
Le spese ammesse al possibile contributo saranno considerate prevedendo due casistiche ben specifiche:
a. veicolo danneggiato e ripristinato;
b. rottamazione del proprio mezzo di trasporto e successivo acquisto di altro veicolo in sua sostituzione.
La documentazione da allegare all’istanza relativa alla rendicontazione dei lavori svolti dovrà essere intestata al proprietario del veicolo e corrispondere al nominativo del cittadino che sottoscriverà la dichiarazione; i metodi usati per i pagamenti effettuati, inoltre, dovranno essere tracciabili ed eseguiti successivamente all’evento calamitoso in oggetto.
I cittadini che segnaleranno il danno subito dovranno obbligatoriamente aver già provveduto a far riparare il veicolo o, in caso di sua rottamazione, aver provveduto ad acquistare un nuovo bene in sostituzione.
Inoltre, sarà essenziale segnalare eventuali contributi pubblici e/o indennizzi assicurativi già ricevuti.
Ai fini istruttori, per la definizione dell’importo massimo concedibile, non saranno ammessi preventivi, ma esclusivamente documentazione fiscale tracciabile che attesti la riparazione o l’acquisto del veicolo in sostituzione di quello rottamato.
Nel caso in cui il veicolo sia stato rottamato e sostituito con altro BMR, bisognerà obbligatoriamente allegare la documentazione relativa alla pratica di demolizione e comprovare il nuovo acquisto.
Ai fini di un eventuale contributo non sarà valida l’istanza recante la dichiarazione di rottamazione senza il successivo acquisto di un nuovo bene.
L’intestatario del veicolo rottamato dovrà essere il medesimo che ha acquistato un veicolo in sua sostituzione.
Ai fini del calcolo del contributo massimo concedibile sono previste due tipologie:
1. In caso di riparazione del veicolo, saranno ammissibili a contributo i danni nella percentuale del 50% di quanto sostenuto e debitamente documentato, entro il limite massimo di Euro 7.747,00. Nel caso in cui il calcolo della percentuale del danno superi tale cifra, il contributo massimo andrà
ridotto e riportato alla cifra già menzionata.
2. In caso di rottamazione e successivo acquisto di altro veicolo, il calcolo del contributo massimo concedibile corrisponderà al 50% della valutazione del veicolo usato rottamato, secondo i listini più diffusi (compresi quelli online), ed entro il tetto massimo di Euro 7.747,00. Il valore del veicolo acquistato in sostituzione di quello rottamato non sarà considerato ai fini del calcolo del contributo, ma sarà obbligatorio esclusivamente ai fini dell’ammissibilità al procedimento. Nel caso in cui il veicolo fosse troppo datato per trovare riscontro sui listini dell’usato, l’istanza non sarà ammissibile. Nel caso di presenza di corresponsione di altri contributi pubblici o di indennizzo assicurativo, l’importo relativo al contributo massimo concedibile non potrà superare il 100% della spesa sostenuta. In caso di supero di tale importo, il contributo andrà ridotto proporzionalmente.
Saranno ammissibili esclusivamente istanze il cui veicolo sia intestato regolarmente a sé o in comproprietà.
Non saranno ammissibili a contributo noleggio, permuta o leasing, come non sarà ammissibile la vendita del proprio bene mobile e il successivo acquisto di altro veicolo.
Detta ricognizione non costituisce il riconoscimento automatico di un contributo ai danni subiti dai propri beni mobili registrati, ma servirà alla Regione per valutare il fabbisogno necessario ed effettuare le proprie valutazioni in merito agli eventuali stanziamenti attraverso fondi regionali che, in ogni caso, non potranno superare il 50% del danno ammissibile.
La documentazione completa andrà trasmessa tassativamente
entro il 16/07/2026 all'Ufficio Segreteria del Comune di Isola della Scala via email (
info@comune.isoladellascala.vr.it) o via pec (
comune.isoladellascala.vr@pecveneto.it).